26-04-2001
-- Sulla DIFESA D'UFFICIO
Il Segretario
Avv. Silvano Salani
Via Poli 33 Bari
Tel. 080 5617712 - Fax 080 5044030
Chiar.mo Signor
Presidente del C.N.F.
Bari 26 aprile 2001
Oggetto: DIFESA DUFFICIO
Apprendo da Italia Oggi che sabato prossimo, in
occasione dellAssemblea dei Presidenti degli Ordini,
sarà al centro della discussione la riforma della difesa
di ufficio.
Tanto mi induce a inviare queste brevi riflessioni che nascono
dalla lettura su La Gazzetta del Mezzogiorno del
20 aprile 2001 di un articolo intitolato:
I disservizi della nuova legge
Difensori dufficio introvabili - caos in Tribunale
La legge 6 marzo 2001 n.60, allart.1 afferma il fine
di garantire leffettività della difesa dufficio.
Ma perché tale fine possa essere perseguito, come
è interesse di tutti, è necessario eliminare
alcune incongruenze che caratterizzano la normativa introdotta.
- lart.17, che modifica lart.32 delle norme
di attuazione del c. p. p., prevede che il difensore dufficio
ottenga il compenso a carico dello Stato quando
dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il
recupero dei crediti professionali. La norma è
discriminatoria ed in odore di incostituzionalità.
Non si comprende per quale motivo lAvvocato,
che svolge funzioni indefettibili per lo svolgimento del
processo, non debba ottenere il compenso come gli altri
professionisti di cui è richiesto lintervento
nel processo, che vengono pagati dallo Stato iscrivendo
a campione la spesa. Viene penalizzato ingiustamente
il difensore dufficio sottoposto a costi ulteriori,
soprattutto in termini di perdita di tempo.
- Lart.19 introduce lart.369 bis che prescrive
lobbligo di nomina del difensore dufficio al
compimento del primo atto da svolgere in presenza di un
difensore. Se la nomina presuppone anche la reperibilità
è giustificabile solo quando manchi un difensore
di fiducia. E del tutto irragionevole pretendere
la reperibilità in funzione di una prestazione puramente
eventuale. Per evitare che il difensore dufficio
presti inutilmente il servizio di reperibilità (..
gratuito) basterebbe che lindagato o limputato
sia invitato preventivamente a nominare il difensore di
fiducia e sia nominato un difensore dufficio solo
a chi ne sia privo. Dipende solo da organizzazione e
buona volontà.
- Qualora le nomine non siano fatte con ragionevole anticipo,
nessuno si strappi le vesti se deve attendere il tempo necessario
perché il difensore raggiunga il luogo dove è
chiamato a svolgere la sua funzione.
- La richiesta di un termine a difesa, oltre ad essere
previsto dalla legge (art.5, che modifica lart.108
c. p. p.), in molti casi deve considerarsi un obbligo imposto
dai principi deontologici. Nel caso di processi impegnativi
il termine a difesa va anzi assegnato nellinteresse
della giustizia: larticolo che abbiamo richiamato
riferisce che il 19 aprile al processo Carlo Magno
svoltosi in Bari il difensore, appena nominato dufficio
dopo la conclusione della requisitoria del P. M., non ha
potuto far altro che rimettersi alle valutazioni del
Collegio!
- lart.3, che sostituisce il comma 4 dellart.97
del c. p. p., prescrive la reperibilità, e non si
comprende come sia giustificabile un siffatto obbligo
imposto a liberi professionisti senza corrispondere alcun
corrispettivo per tale servizio. E se nessun avvocato
volesse sottostare a tale obbligo come potrebbe funzionare
il nuovo sistema?
- In una realtà in cui diventa sempre più
oneroso lesercizio dellattività se le
prestazioni dellAvvocato dufficio troveranno
adeguato corrispettivo sarà interesse di tutti attrezzarsi,
anche con sostituti, perché il sistema entri a regime.
Con viva cordialità
UnioneForensePugliese
Il Segretario
Avv. Silvano Salani
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