In data 15 gennaio 2001 si è costituita L'Associazione denominata
"UNIONE FORENSE PUGLIESE" distretto di Bari

L'Associazione è articolata su base distrettuale e si propone di:

 

  • Rafforzare e valorizzare il contributo dell'Avvocatura nella società contemporanea per un modello di giustizia coerente ai principi costituzionali, alle realtà europee ed ai valori etici che la tradizione culturale ha radicato nella collettività;
  • Tutelare e riaffermare il prestigio dell' Avvocatura, sensibilizzando tutte le componenti sociali al riconoscimento del ruolo dell'Avvocato quale difensore dei valori di libertà e dei diritti dei cittadini;
  • Contribuire all'individuazione delle iniziative necessarie per la modernizzazione della professione dell'Avvocato con il superamento dei vincoli giuridici, fiscali e strutturali che ne penalizzano il confronto con le realtà operanti nel contesto europeo e lo sviluppo dell'offerta dei servizi che la società contemporanea richiede.

A tale scopo sarà costituito un Centro Studi e saranno organizzati seminari d'approfondimento che consentano non solo un'analisi delle tematiche, ma anche la costruttiva elaborazione di soluzioni che nascano dalla riflessione degli "addetti ai lavori".

L'attuale Direttivo e Collegio dei probiviri risulta così composto:

CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente Onorario: Avv. Silvano SALANI
Segretario: Avv. Alberto BAGNOLI
Tesoriere: Avv. Rosanna SODANO
Consigliere: Avv. Dario AMBROSIO
Consigliere: Avv. Enrico PERCHINUNNO
Consigliere: Avv. Fabrizio LOMBARDO PIJOLA

COLLEGIO PROBIVIRI

Presidente: Avv. Alfredo GAROFALO
Componente: Avv. Giuseppe LOCOROTONDO
Componente: Avv. Giuseppe NOCCO

 

STATUTO
dell' Unione Forense Pugliese
distretto di Bari

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Comunicati Stampa

26-04-2001 -- Sulla DIFESA D'UFFICIO

Il Segretario
Avv. Silvano Salani
Via Poli 33 – Bari
Tel. 080 5617712 - Fax 080 5044030

Chiar.mo Signor
Presidente del C.N.F.

Bari 26 aprile 2001
Oggetto: DIFESA D’UFFICIO

Apprendo da “Italia Oggi” che sabato prossimo, in occasione dell’Assemblea dei Presidenti degli Ordini, sarà al centro della discussione la riforma della difesa di ufficio.
Tanto mi induce a inviare queste brevi riflessioni che nascono dalla lettura su “La Gazzetta del Mezzogiorno” del 20 aprile 2001 di un articolo intitolato:
“I disservizi della nuova legge – Difensori d’ufficio introvabili - caos in Tribunale”
La legge 6 marzo 2001 n.60, all’art.1 afferma il “fine di garantire l’effettività della difesa d’ufficio”.

Ma perché tale fine possa essere perseguito, come è interesse di tutti, è necessario eliminare alcune incongruenze che caratterizzano la normativa introdotta.

  1. l’art.17, che modifica l’art.32 delle norme di attuazione del c. p. p., prevede che il difensore d’ufficio ottenga il compenso a carico dello Stato “quando dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali”. La norma è discriminatoria ed in odore di incostituzionalità. Non si comprende per quale motivo l’Avvocato, che svolge funzioni indefettibili per lo svolgimento del processo, non debba ottenere il compenso come gli altri professionisti di cui è richiesto l’intervento nel processo, che vengono pagati dallo Stato iscrivendo a campione la spesa. Viene penalizzato ingiustamente il difensore d’ufficio sottoposto a costi ulteriori, soprattutto in termini di perdita di tempo.

  2. L’art.19 introduce l’art.369 bis che prescrive l’obbligo di nomina del difensore d’ufficio al compimento del primo atto da svolgere in presenza di un difensore. Se la nomina presuppone anche la reperibilità è giustificabile solo quando manchi un difensore di fiducia. E’ del tutto irragionevole pretendere la reperibilità in funzione di una prestazione puramente eventuale. Per evitare che il difensore d’ufficio presti inutilmente il servizio di reperibilità (.. gratuito) basterebbe che l’indagato o l’imputato sia invitato preventivamente a nominare il difensore di fiducia e sia nominato un difensore d’ufficio solo a chi ne sia privo. Dipende solo da organizzazione e buona volontà.

  3. Qualora le nomine non siano fatte con ragionevole anticipo, nessuno si strappi le vesti se deve attendere il tempo necessario perché il difensore raggiunga il luogo dove è chiamato a svolgere la sua funzione.

  4. La richiesta di un termine a difesa, oltre ad essere previsto dalla legge (art.5, che modifica l’art.108 c. p. p.), in molti casi deve considerarsi un obbligo imposto dai principi deontologici. Nel caso di processi impegnativi il termine a difesa va anzi assegnato nell’interesse della giustizia: l’articolo che abbiamo richiamato riferisce che il 19 aprile al processo “Carlo Magno” svoltosi in Bari il difensore, appena nominato d’ufficio dopo la conclusione della requisitoria del P. M., non ha potuto far altro che “rimettersi alle valutazioni del Collegio”!

  5. l’art.3, che sostituisce il comma 4 dell’art.97 del c. p. p., prescrive la reperibilità, e non si comprende come sia giustificabile un siffatto obbligo imposto a liberi professionisti senza corrispondere alcun corrispettivo per tale servizio. E se nessun avvocato volesse sottostare a tale obbligo come potrebbe funzionare il nuovo sistema?

  6. In una realtà in cui diventa sempre più oneroso l’esercizio dell’attività se le prestazioni dell’Avvocato d’ufficio troveranno adeguato corrispettivo sarà interesse di tutti attrezzarsi, anche con sostituti, perché il sistema entri a regime.


Con viva cordialità

UnioneForensePugliese
Il Segretario
Avv. Silvano Salani

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